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C.M. 29/03/2002

2. fissare per l'anno 2002 l'aliquota I.C.I. nella misura del 6 per mille;

3. determinare in L. 200.000 la riduzione da applicare per l'abilitazione principale. (Omissis) . Il Comune di SALUGGIA (provincia di Vercelli) ha adottato, il 13 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis).

1. di fissare l'aliquota I.C.I. 2002 come segue: aliquota ordinaria 6,5 per mille; aliquota per abitazione principale 4,5 per mille; aliquota per abitazione date in uso gratuito dal proprietario ai suoi famigliari fino al primo grado e l'unità immobiliare contigua all'abitazione principale occupata aduso di abitazione principale o di pertinenza dello stesso contribuente 4,5 per mille; 2. di fissare in euro 104,00 la detrazione spettante per l'abitazione principale. (Omissis). Il Comune di S. BASSANO (provincia di Cremona) ha adottato, il 29 settembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis).

1. di stabilire per l'applicazione dell'I.C.I., imposta comunale sugli immobili, in questo Comune, con effetto dal 1 gennaio 2002 la seguente Il Comune di S. CANDIDO (INNICHEN)(provincia di Bolzano) ha adottato, il 30 novembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis).

1. di determinare per l'anno 2002 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili prevista dall'art. 6 del Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dall'art. 3, comma 53, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, nel modo seguente

a) 5,3 per mille: aliquota ordinaria

b) 7 per mille per gli immobili aventi caratteristiche di, seconda casa, posseduti in aggiunta all'abitazione principale dai soggetti indicati nell'art. 18, comma 1, del T.U. delle leggi regionali concernenti la "disciplina dell'imposta di soggiorno" (D.P.G.R. 23 dicembre 1982, n. 9/L)

c) 7 per mille per gli appartamenti vuoti

d) 5 per mille per l'abitazione principale; 2. di determinare per l'anno 2002 la detrazione dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, prevista dall'art. 8, comma 2, del Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dall'art. 3, comma 55, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, in euro 258,23, (L. 500.000) . (Omissis) . Il Comune di S. GIORGIO A CREMANO (provincia di Napoli) ha adottato, il 30 ottobre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2002: (Omissis) . di confermare (omissis), le aliquote per l'anno 2002, dell'imposta comunale sugli immobili, nelle seguenti misure cosÌ come previste per l'anno 2001:

1. abitazione principale 5.3 per mille; 2. immobili adibiti ad attività commerciali, artigianali, industriali 7 per mille; 3. case sfitte 7 per mille;

4. altri immobili 7 per mille. (Omissis). Il Comune di S. GIORGIO DI MANTOVA (provincia di Mantova) ha adottato, il 19 dicembre 2001 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis).

1. di determinare per l'anno 2002 le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nel modo seguente: aliquota ordinaria fabbricati/ terreni 6 per mille; unità immobiliari destinate ad abitazione principale delle persone fisiche soggetti passivi 6 per mille; detrazioni euro 103,2 - L. 200.000; unità immobiliari locate da uso abitativo con con- Il Comune di S. LORENZO IN BANALE (provincia di Trento) ha adottato, il 26 novembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis).

1. di determinare, (omissis), per ciò che concerne l'imposta comunale sugli immobili siti nel territorio del Comune di San Lorenzo in Banale per l'anno di imposta 2002 le seguenti aliquote: 4 per mille l'aliquota generale; 7 per mille l'aliquota per i terreni fabbricabili; 4 per mille l'aliquota per i terreni fabbricabili oggetto di concessione seguita da inizio lavori e fino alla fine degli stessi; 2. di determinare, per l'anno di imposta 2002 in euro 155,00 la detrazione dell'imposta per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale o che debba intendersi ai sensi del regolamento come abitazione principale per i soggetti ivi contemplati. (Omissis). Il Comune di SAN MARTINO BUON ALBERGO (provincia di Verona) ha adottato, il 3 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis).

1. di confermare per l'anno 2002 le medesime condizioni di applicazione già previste nell'anno 2000 con la delibera del consiglio comunale n. 15 del 29 febbraio 2000 e confermate anche nel 2001 con la delibera di giunta n. 30 del 20 febbraio 2001; 2. di convertire in Euro l'importo della detrazione concessa per le abitazioni principali e di considerarla pari a euro 130,00; 3. di convertire in Euro l'importo della detrazione concessa perle abitazioni principali utilizzate, da invalidi considerandola pari a euro 259,00; (Omissis).

1. di confermare l'aliquota (I.C.I.), (omissis), per le abitazioni principali nella misura del 5,3 per mille; 2. di confermare la detrazione concessa per le abitazioni principali in L. 250.000; 3. di fissare l'aliquota (I.C.I.) per l'anno 2002 nella misura del 6,5 per mille per tutte le tipologie di immobili differenti da quelli considerati come abitazioni principali; 4. di stabilire che per le abitazioni principali dei contribuenti, soggetti passivi a titolo (I.C.I.) per una sola abitazione (e relative pertinenze) che si trovino nella seguente situazione di disagio

a) invalidi riconosciuti tali dall'apposita Commissione per l'accertamento delle invalidità dell'Asl, con punteggio non inferiore al 76%, si applichi la detrazione per l'abitazione principale di L. 500.000. La detrazione di L. 500.000 si applica anche all'abitazione del coniuge, dei figli, genitori, parenti o affini, conviventi con i soggetti indicati al punto a), soggetti passivi ai fini (I.C.I.) esclusivamente per un'unica abitazione (e relative pertinenze), utilizzata come abitazione principale. L'agevolazione in parola sarà concessa a seguito di apposita autocertificazione da presentare annualmente dagli interessati all'ufficio tributi entro il 31 dicembre dell'anno al quale si riferisce il pagamento dell'imposta. (Omissis). Il Comune di SAN MICHELE DI SERINO (provincia di Avellino) ha adottato, il 16 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). confermare, nella misura del 5 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2002 e l'intera disciplina inerente i parametri d'imposta applicata nell'anno 2001. (Omissis). Il Comune di SAN PIETRO DI FELETTO (provincia di Treviso) ha adottato, il 6 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). modificare, per l'anno 2002, l'imposta comunale sugli immobili nel seguente modo: aliquota ordinaria: 6,9 per mille; aliquota abitazione principale: 4,9 per mille; detrazione per abitazione principale: euro 103,29. o disabili che acquisiscano la residenza in strutture sanitarie od in istituti di ricovero a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'unità immobiliare non risulti locata nè a titolo oneroso nè a titolo gratuito. Detta agevolazione si rende operativa fin dal 1 gennaio 2002 per coloro che abbiano la residenza presso le citate strutture da data anteriore, mentre dalla data del trasferimento di residenza per coloro che la trasferissero nel corso dell'anno 2002. I soggetti che intendessero beneficiare di detta agevolazione sono tenuti a darne comunicazione all'amministrazione comunale entro il 31 dicembre 2002, specificando quale sia l'immobile per cui detta agevolazione venga utilizzata

b) considerare abitazione principale, ai fini dell'applicazione dell'aliquota agevolata per le stesse prevista, le unità immobiliari che il soggetto passivo abbia dato in comodato ad ascendenti o discendenti fino al primo grado (genitori e figli); i soggetti che intendessero beneficiare di detta agevolazione sono tenuti a darne comunicazione, all'amministrazione comunale entro e non oltre il 31 dicembre 2002, specificando quale sia l'immobile per cui detta agevolazione venga utilizzata.

c) aumentare la detrazione per L'abitazione principale da euro 103,29 ad euro 258,23 per i soggetti passivi che abbiano avuto nel 2002 quale unica fonte di reddito la pensione sociale minima e che non possiedano ulteriori forme di reddito rispetto a quelle dell'abitazione principale medesima e delle sue eventuali pertinenze. I soggetti che intendessero beneficiare di detta agevolazione sono tenuti a darne comunicazione all'amministrazione comunale entro e non oltre il 31 dicembre 2002, allegando copia del Mod. 201 o equipollente relativo ai redditi percepiti dagli istituti di previdenza. (Omissis). Il Comune di SAN POSSIDONIO (provincia di Modena) ha adottato, il 20 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). aliquota del 5,5 per mille per unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa ( adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari), nonchÈ per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari; aliquota del 5,5 per mille per categorie catastali C6 o C7 nel caso di pertinenze dell'abitazione principale, intendendo per pertinenza il garage o il posto auto, anche se ubicati in diverso edificio o complesso immobiliare nel quale È sito l'abitazione principale; aliquota 5,5 per mille per l'unità immobiliare considerata adibita ad abitazione principale, se posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; aliquota 5,5 per mille per i fabbricati concessi in uso gratuito a parenti in linea retta fino al primo grado, che nelle stesse hanno stabilito la propria residenza. Per tali fattispecie viene applicata anche la detrazione prevista per l'abitazione principale. La detrazione spetta in ragione della quota percentuale di possesso; aliquota del 6 per mille per tutti gli altri fabbricati (con esclusione degli alloggi sfitti), e per i terreni; aliquota del 7 per mille per alloggi non locati ovvero non occupati alla data del 1 gennaio 2002, e per le variazioni in corso d'anno dall'anno successivo; aliquota del 7 per mille per le aree fabbricabili; di dare atto che la detrazione d'imposta prevista per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale viene applicata nella misura di euro 104,00 cosÌ come stabilità dall'art. 55 comma 2 della Legge 23 dicembre 1996, n. 662. (Omissis). Il Comune di SAN RAFFAELE CIMENA (provincia di Torino) ha adottato, il 10 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). a per l'applicazione dell'Imposta comunale sugli immobili, istituita con Decreto legislativo n. 504/1992 e s.m.i.; di determinare in euro 103.30, pari al L. 200.017, la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo dell'imposta. (Omissis) . Il Comune di SAN SEBASTIANO DA PO (provincia di Torino) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis) .

 

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